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ORDINANZA n. 11 del 24 marzo 2021, ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19 – CONFERMA ORDINANZA SINDACALE N. 10 DELL’11 MARZO 2021 E ULTERIORI LIMITAZIONI

IL SINDACO

ORDINA
con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino a tutto il 5 aprile 2021 salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata e eventuali provvedimenti governativi o regionali che dovessero sopraggiungere con contenuto più restrittivo, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi integralmente richiamate nel presente dispositivo:

– di prorogare quanto previsto nelle ordinanze sindacale n. 9 e 10/2021 e in particolare:

– la chiusura temporanea al pubblico del centro di raccolta comunale di via Torrione;

– La chiusura, come da ordinanza regionale, delle aree gioco a Cappella in piazza della Terra e ad Acquamorta, del Belvedere Stupor Mundi, del parco del Benessere, dei Giardini di Dedalo;

– La chiusura delle spiagge di Acquamorta, Miliscola e Torregaveta,

– E’ fatto divieto ai minori di 16 anni, dalle ore 14,00 alle ore 22,00 di ogni giorno, di circolare nei luoghi pubblici senza essere accompagnati da un genitore/ altro adulto familiare o altro adulto abitualmente convivente o deputato alla loro cura; l’accompagnatore dovrà vigilare sul rispetto da parte di questi delle disposizioni sul distanziamento fisico e sull’utilizzo dei DPI.

– Fermi restando i divieti imposti dal DPCM vigente e richiamato in particolare l’obbligo di permanenza presso il proprio domicilio in caso di sintomi associati al COV1D-19, si ricorda che l’accompagnatore ha anche la responsabilità della valutazione dello stato di salute proprio e del minore (automonitoraggio condizioni di salute)

– E’ fatto divieto di consumazione di alimenti e bevande all’aperto nei luoghi pubblici per l’intera giornata;

– fatte salve le ulteriori disposizioni vigenti in materia di rientro dagli stati esteri, a tutti i soggetti provenienti dall’estero che hanno fatto ingresso nel territorio comunale a decorrere da dieci giorni antecedenti alia data di emanazione della presente ordinanza o che faranno ingresso sul territorio fino a tutto il 5/4/2021 è fatto obbligo di comunicare la data di arrivo al Comune e lo stato di provenienza al seguente indirizzo email coc@comune.montediprocida.na.it

– di consentire l’accesso al pubblico presso la sede comunale solo previo appuntamento da fissarsi solo nei casi di indifferibilità ed urgenza se prima del 5/4/2021;

– ai Responsabili di Settore di organizzare gli uffici in modo da alternare le presenze presso la sede comunale, in special modo se l’ufficio è occupato da più dipendenti, ove possibile ferma restando la garanzia dell’espletamento dei servizi dell’Ente, e, in caso di attivazione dello smart working, comunicando la pianificazione delle presenze in servizio entro il venerdì precedente per la settimana successiva.

– ai cittadini di non creare assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico e in prossimità di uffici e/o esercizi commerciali;
– salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

RACCOMANDA

– ai titolari delle attività commerciali, la rigorosa osservanza dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, con particolare riguardo al contingentamento degli ingressi rispetto alla superficie dei locali e alla misurazione della temperatura corporea;
– ai cittadini di recarsi solo una volta al giorno, con una persona per nucleo familiare, per l’acquisto di beni di prima necessità;
– di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie
– di rimanere a casa il più possibile;

RIBADISCE
– l’obbligo di rispetto delle misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti quarantena» dei contatti stretti dei casi positivi al Covid e di isolamento dei casi stessi, secondo quanto disposto da ultimo con la menzionata circolare del Ministero della Salute n.3787/2021;
– II mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle misure restrittive avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

AVVERTE
che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e che si procederà ai sensi di legge nei confronti di chiunque ponga in essere atti e/o comportamenti lesivi della presente;

Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del Comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima

I link all’ordinanza: http://www.comune.montediprocida.na.it/files/documenti/Albo/2021/ORD202102620210405.pdf

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