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Ordinanza regionale n.68 del 12 agosto 2020: “Quarantena per i campani di rientro dall’estero” Il testo completo dell’ordinanza

ORDINANZA n. 68 del 12 agosto 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di
igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Ulteriori misure di prevenzione dei contagi connessi a rientri da viaggi all’estero.

1. Con decorrenza immediata, salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione:

1.1. Fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali in tema di rientri dai Paesi extra Schengen e da quelli individuati, dai competenti organi statali, come a maggior rischio, ai sensi del DPCM 7 agosto 2020 e dell’Ordinanza del Ministro Salute 12 agosto 2020, a tutti i cittadini residenti nella regione Campania che – fino al 31 agosto 2020- facciano rientro da vacanze dall’estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, è fatto obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione della ASL al fine della somministrazione di test sierologico e/o tampone e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica.

1.2. Ai cittadini di cui al precedente punto 1.1., è fatto altresì obbligo di osservare l’isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dal rientro, nelle more dell’esito delle indagini di laboratorio effettuate dalla competente ASL. Il regime di isolamento domiciliare fiduciario viene meno all’atto dell’eventuale esito negativo degli esami, fatta salva ogni ulteriore competente determinazione della ASL.

1.3. E’ fatta raccomandazione a tutti i cittadini residenti nella regione Campania che, nei 14 giorni antecedenti alla data del presente provvedimento, abbiano fatto rientro da viaggi o vacanze all’estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, di contattare il Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine di sottoporsi a test sierologico e/o tampone e di osservare l’isolamento fiduciario fino ai relativi esiti, a tutela della propria salute e della incolumità dei propri parenti e conoscenti.

2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni di cui ai punti 1.1. e 1.2. della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. con la sanzione pecuniaria di euro 1.000 (mille/00), tenuto conto dei gravi rischi per la salute pubblica connessi alle relative violazioni nell’attuale contesto epidemiologico.

Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.

3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

4. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Link allordinanza ufficiale: http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-68-12-08-2020.pdf

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