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MdP, timbro errato su buoni postali, oltre a perdere gli interessi si rischia il sequestro dei risparmi

Monte di Procida: le Poste gli sbagliano ad apporre il Timbro sul Buono ed oltre a perdere gli interessi rischia il sequestro dei risparmi! Ma è l’unico caso?

Monte di Procida sta alle “Poste” come New York sta alla “Statua della Libertà”! L’una non avrebbe identità senza l’altra, ed è proprio vero che nel nostro Ufficio Postale è passata gran parte dei risparmi e della storia dei nostri padri.

Per noi “Montesi”, infatti, le Poste hanno sempre rappresentato il porto più sicuro in cui approdare con i propri risparmi proteggendoli dalle turbolenze del “mare aperto” della finanza.

Proprio per questo quando un piccolo risparmiatore postale, che per semplicità (ed amore di Giorgio Gaber) chiamerò Signor G, mi ha contattato per  segnalarmi alcuni problemi avuti in relazione a dei Buoni Fruttiferi Postali “ a Termine”, ho ritenuto importante parlarne in questa rubrica che da sempre fa della corretta informazione finanziaria il suo baluardo.

Ma stiamo ai fatti:

Il Signor G il 12  settembre 1990 si recò nell’ufficio postale di Monte di Procida e sottoscrisse due Buoni Postali Fruttiferi  del valore di 5.000.000 di vecchie lire ciascuno.  Sul retro dei due Buoni il funzionario appose il timbro (vedi fig. sotto) grazie al quale si potevano calcolare gli interessi spettanti all’investitore al trascorrere degli anni. Nel caso del Signor G il timbro indicava i seguenti rendimenti:

BUONO F. P. SERIE Q

  • Dal 1° al 5° Anno 8%
  • Dal 6° al 10° Anno 9%
  • Dal 11° al 15° Anno 10,50%
  • Dal 15° al 20° Anno 12%

Questa progressione, non lasciava dubbi, il buono aveva una durata di 20 anni (dunque sarebbe scaduto il 12 settembre 2010) con dei tassi che arrivavano fino al 12% annuo!

Che affare! Soprattutto se consideriamo che sul finire degli anni novanta  i tassi di interesse (per effetto dell’entrata dell’Italia nell’unione monetaria europea) sono crollati e non hanno quasi mai superato il 5%.

20 anni dopo…..

….tre figli, una moglie, quattro auto, due diversi lavori, 1.000.000 di capelli in meno e tanti tanti problemi in più, riempiono i venti anni del nostro Signor G che nel settembre 2010 si presenta allo sportello Postale per incassare quanto dovuto dopo la lunga attesa.

Ma ecco che iniziano le sorprese, il funzionario delle poste gli comunica che nonostante il “TIMBRO” apposto sul retro dei due Buoni, gli stessi erano scaduti già  nel 2001.

Il Signor G frastornato chiede spiegazioni, dopo un po’ di controlli si scopre che nel 1990 sbagliarono ad apporre il TIMBRO, infatti il buono sottoscritto è un B.P.F. a Termine e in quanto tale ha una durata massima 11 anni  (come si può vedere dalla fig.1) mentre il Timbro (sbagliato!) ed i relativi interessi in esso indicati fa riferimento  ad un B.P.F. Ordinario (vedi fig.2).

Come si può notare sopra, la progressione degli interessi di questo Buono “ordinario”, fino allo scorrere dei 20 anni, è identica a quella apposta sul retro dei buoni del nostro Signor G!

Questo errore ha prodotto nell’immediato due conseguenze:

  1. 1. La perdita degli interessi relativi al periodo 12 settembre 2001 al 12 settembre 2010 (praticamente 9 anni senza percepire una lira!);
  2. 2. Il pericolo di vedersi i soldi sequestrati (al trascorrere 10 anni- oramai eravamo vicini -) se non si fossero ritirati (D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116 – Reg.di att. dell’art. 1, c. 345, l. 23 /12/ 2005 n. 266).

Dunque questa “pseudo-distrazione Timbrica” non solo avrebbe messo a rischio i risparmi del nostro Signor G (in quanto stavano per trascorrere 10 anni dalla reale scadenza del Buono: 12 settembre 2001) ma ha decurtato di molto il rendimento atteso del Buono stesso!

Vediamo a quanto ammonta il mancato guadagno….

….. collegandoci al sito (https://open.bancopostaonline.poste.it/bpol/bfp/sel_bfp.asp) delle Poste ed interrogando il loro “Calcolatore” relativo alla maturazione degli interessi dei buoni abbiamo ottenuto i seguenti risultati:

Per ogni buono di 5.000.000 di lire il Sig. G ha incassato 7.101,28 euro per un totale di 14.202,56 euro netti (in pratica la stessa somma che avrebbe incassato se fosse andata a ritirare i soldi nove anni prima:  il 12 settembre del 2001!).

Se fosse  stata  rispettata la progressione degli interessi timbrata sul retro dei buoni il Signor G avrebbe dovuto incassare per ogni buono 13.763,77 euro  per un totale  di 27.527,54 euro netti!

Se non abbiamo fatto male i conti il nostro Signor G ha perso di interessi netti:

13.324,98 euro

(27.527,54  euro – 14.202,56 euro)

Siamo convinti che un “errore seppur comprensibile” (come quello di sbagliare a timbrare un Buono Fruttifero) non può ricadere sul risparmiatore.

Ciò è confermato  dal comma 2 dell’art. 35 del Codice del Consumo che tutela il risparmiatore nel caso ci sia un dubbio sull’interpretazione di una clausola!

Articolo 35

Forma e interpretazione

1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e

comprensibile.

2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all’articolo 37.

Ma le sorprese non finiscono qui, infatti le nostre preoccupazioni sono aumentante quando abbiamo letto sull’inserto “Plus” de “Il Sole 24 Ore” (leggi sotto)  un articolo  che trattava  lo stesso identico  problema avuto da un altro risparmiatore in provincia di Ascoli Piceno.

(Art.“Plus 24” de “Il Sole 24 Ore”)

Questa strana coincidenza ed il fatto che (secondo l’art.  vedi freccia) le Posta Italiane ancora non avevano dato risposta in merito all’accaduto, ci fa sospettare che (forse) il problema avuto dal nostro Signor G, non è stato un caso  isolato ma potrebbe aver colpito qualche altro ignaro risparmiatore(!?).

Cosa fare? Niente panico! Basta seguire due piccoli accorgimenti:

  1. controllare se il B.P.F. è a “termine”: di solito la dicitura “a termine” è stampata in alto sul retro del Buono stesso;
  2. controllare la serie e data di emissione del buono e calcolare la scadenza non in ragione del timbro apposto sul retro ma solo in funzione della tabella sotto riportata (scaricabile dal sito www.poste.it)


Per chi vuole può collegarsi direttamente a questo link delle Poste: (http://poste.it/resources/bancoposta/pdf/buonifruttiferipostali/bfp_atermine_23settembre2005.pdf)   e controllare la scadenza effettiva del proprio Buono Postale Fruttifero “a termine”.

Noi insieme al Signor G, comunque, andremo avanti nel capire cosa sia potuto accadere e ve ne renderemo conto.

Alla propria identità non si rinuncia mai, anzi, proprio perché nell’Ufficio Postale è passata gran parte della nostra storia di piccoli, medi e grandi risparmiatori oggi dobbiamo pretendere chiarezza per rinsaldare ancora di più e meglio, il legame con questo grande Istituto Italiano.

Cristofaro Capuano

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