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Comune MdP, avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori per affidamento di servizi tecnici

stemma-montediprocidaCOMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PROVINCIA DI NAPOLI

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A € 100.000,00 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 91 c.2, 57 c.6 e 125 c.11 D. Lgs. 163/2006
PREMESSO
– che, nell’ambito dell’attività dei Servizi Tecnici del Comune di Monte di Procida, per la realizzazione di opere e lavori pubblici, occorre procedere alla progettazione, direzione lavori, sicurezza cantieri, e servizi tecnico amministrativi connessi alle stesse;
– che qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 90, c. 6 del D. Lgs n. 163/2006 tali servizi di importo inferiore a 100.000,00 Euro possono essere affidati, ai sensi degli artt. 91 c. 2 e 125, c. 11 del D. Lgs n. 163/2006, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione e secondo le procedure previste dall’art. 57, comma 6, del sopra citato decreto legislativo;
– che per salvaguardare i principi sopra elencati, nonché nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, questi Servizi intendono costituire un elenco di professionisti esterni qualificati, ai quali rivolgere l’invito per l’affidamento dei servizi tecnici il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 Euro, da utilizzare in relazione alla tipologia e alle esigenze tecniche dei lavori.
RENDE NOTO
– che questo Comune intende esperire un’indagine esplorativa al fine di procedere alla formazione di un elenco di operatori cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, sicurezza cantieri, servizi tecnico amministrativi connessi alle stesse, servizi tecnici di ingegneria e architettura, per corrispettivi stimati ciascuno inferiore ad €100.000,00.

I destinatari sono i seguenti operatori economici:

a. I liberi professionisti singoli o associati;
b. Le società di professionisti;
c. Le società di ingegneria;
d. I raggruppamenti temporanei tra i succitati soggetti;
e. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto;
f. I consorzi ordinari e i Gruppi europei di interesse economico;
g. Gli operatori economici residenti nei paesi dell’Unione europea.

Articolo 1 – Finalità L’elenco costituisce la banca-dati da cui l’amministrazione può attingere ai fini della individuazione degli operatori economici:
_ Agronomi;
_ Archeologi;
_ Architetti;
_ Geologi;
_ Geometri;
_ Ingegneri;
_ Periti Edili;

ai quali affidare servizi tecnici connessi alle attività di realizzazione di opere pubbliche, di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro, ai sensi degli artt. 91 c. 2 e 125, c. 11 del D. Lgs n. 163/2006, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione e secondo le procedure previste dall’art. 57, comma 6, del sopra citato decreto legislativo, con le modalità descritte negli articoli seguenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 90, comma 6, del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 120, comma 2 bis del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., resta inteso che il ricorso all’elenco degli operatori di cui al presente avviso è consentito qualora venga accertata e certificata, all’interno dell’Amministrazione, la carenza in organico di personale tecnico, ovvero la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di Istituto.

Articolo 2 – Tipologia incarichi da espletare
I servizi tecnici richiesti, rientranti in particolare nelle tipologie di cui alle classi e categorie Legge 143/49 art. 14: Id – If – Ig – III – IV c – VI – VIII – IX , sono quelli sotto elencati:

1) Opere edili: progettazione e D.L.;
2) Opere strutturali: progettazione e D.L.;
3) Opere stradali: progettazione e D.L.;
4) Opere di ingegneria naturalistica e ambientale: progettazione e D.L.;
5) Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e D.L.;
6) Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e D.L.;
7) Progettazione e riqualificazione paesaggistica e ambientale e relativa D.L.;
8) Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di aree degradate;
9) Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;
10) Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documento atti all’espletamento delle procedure di V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, ecc.;
11) Altri incarichi in materia ambientale (es. redazione piani di caratterizzazione e di analisi di rischio per procedimenti di bonifica siti contaminati);
12) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;
13) Impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
14) Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
15) Impianti elettrici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
16) Impianti antincendio: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
17) Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni;
18) Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni;
19) Indagini idrauliche e relative relazioni;
20) Indagini archeologiche e relative relazioni;
21) Indagini strutturali, verifiche statiche e relative relazioni;
22) Indagini fitostatiche e monitoraggi fitosanitari;
23) Servizi topografici;
24) Pratiche catastali (rilievi,frazionamenti,accatastamenti e valutazioni patrimoniali);
25) Collaudi strutturali, tecnico-amministrativi, contabili e impiantistici;
26) Verifica dei progetti ex art.48 D.P.R. n.207/2010;
27) Attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. nell’ambito del procedimento di esecuzione di contratti pubblici;
28) Calcolo e certificazione energetica (ex Legge n.10/1991es.m.i.);
29) Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo;
30) Consulenza in materia di bioedilizia;
31) Europrogettisti (Professionisti che possano costituire un valido supporto per la P.A. durante l’intero ciclo del progetto, dalla fase di programmazione a quella di realizzazione, fornendo servizi qualificati di assistenza tecnica, economica-finanziaria e amministrativa);
32) Certificazioni APE (Attestato Prestazione Energetica).
Per ogni professionista richiedente, sia in forma singola che associata, sarà consentito l’inserimento di un numero massimo di 15 tipologie di incarico che il richiedente riterrà più significative della professionalità posseduta. Nel caso l’interessato chieda di essere iscritto ad un numero superiore a quello stabilito, si procederà all’iscrizione solo per le prime 15 tipologie indicate.

Articolo 3 – Condizioni regolanti la procedura di formazione dell’elenco
L’elenco sarà organizzato con suddivisione nelle diverse tipologie di incarico indicate nell’avviso;
L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede attribuzione di punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze dell’Amministrazione, per l’affidamento di eventuali incarichi professionali d’importo inferiore a € 100.000,00, per i quali si attingerà alle domande che perverranno a seguito del presente avviso;
Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi tecnici e di progettazione;
Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell’elenco avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy;
All’atto di affidamento dell’incarico saranno fissate le relative modalità, l’entità delle competenze, i tempi di espletamento e le modalità di pagamento delle prestazioni da rendere;
I soggetti iscritti nell’elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti; sono tenuti, in particolare, a comunicare all’Amministrazione ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell’elenco medesimo;
L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti. Si ricorda che la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura, implica segnalazione agli Ordini e Collegi professionali, comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000;
Dalla data di approvazione dell’elenco di professionisti di cui al presente Avviso tutti gli elenchi di
professionisti in vigore sino a tale data sono soppressi.

Articolo 4 – Soggetti ammessi e requisiti soggettivi e oggettivi per l’inserimento nell’elenco
SOGGETTI AMMESSI (ai sensi dell’art.90 del D. Lgs. n.163/2006):
– liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all’art.90, comma 1, lett. d);
– società di professionisti di cui al comma 2 lett. a) dell’art.90 del D. Lgs. n.163/2006;
– società di ingegneria di cui al comma 2 lett. b) dell’art.90 del D. Lgs. n.163/2006;
– prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
– raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti (singoli o associati), tra società di professionisti, tra società di ingegneria;
– consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, costituiti secondo le modalità di cui all’art. 90, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n.163/2006.

REQUISITI:
Per essere iscritti gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (D. Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.) in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare e precisamente:
– Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38;
– Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 90:
– Diploma di laurea o diploma tecnico;
– Iscrizione nei rispettivi albi/ordini/collegi professionali, per le categorie dotate di albo professionale (riferite ad ingegneri, architetti, geologi, agronomi/forestali, geometri, periti industriali, periti agrari);
– per le categorie non dotate di albo professionale, attestazioni comprovanti i requisiti (titoli conseguiti presso dottorati di ricerca, scuole di specializzazione post lauream, scuole di restauro, certificati di regolare esecuzione di prestazioni specialistiche, o qualunque altro titolo idoneo a comprovare il possesso dei requisiti);
– possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell’incarico per il quale si richiede l’inserimento nell’elenco.
Inoltre:
Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., nonché degli art. 254 e 255 del D.P.R. n.207/2010.
I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., nonché dell’art. 256 del D.P.R. n.207/2010.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l’esclusione dell’intero raggruppamento.
I raggruppamenti temporanei, a pena di non iscrizione, devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 90 comma 7 del D. Lgs. n.163/2006 e dell’art. 253 comma 5 del D.P.R. n.207/2010 (il termine temporale a cui fare riferimento è quello della data di pubblicazione del presente avviso).
I soggetti che intendono iscriversi all’elenco, indipendentemente dalla natura giuridica, devono fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 267 comma 5 del D.P.R. n.207/2010.
È vietata, a pena di non ammissione dell’istanza (art. 253 D.P.R. n.207/2010):
– la contemporanea partecipazione come singolo professionista e come amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore di società di professionisti o di ingegneria;
– la contemporanea partecipazione come singolo professionista e come componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
– la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo.
La non ammissione dell’istanza è da intendersi sia del soggetto singolo, sia del raggruppamento, società, consorzio di cui il soggetto è parte.
Si richiamano inoltre i divieti di cui all’art.90, comma 8, del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.
Non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro:
– che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.38 del D. Lgs. n.163/2006;
-che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
– che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
– che siano responsabili di gravi inadempienze;
– che siano in contenzioso con il Comune;
– nei confronti dei quali sia stata accertata grave negligenza o ingiustificato ritardo nell’espletamento dell’incarico;
– che abbiano reso false dichiarazioni;
– che siano interdetti dai pubblici uffici;
– che siano sospesi dall’albo dell’Ordine e/o del Collegio professionale.
I professionisti cancellati dall’elenco non potranno essere iscritti nuovamente per un periodo di tre
anni dall’accertamento della causa di cancellazione o dalla sua cessazione.

Articolo 5 – Modalità di partecipazione alla formazione dell’elenco
Le istanze dovranno pervenire in unico plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, per il tramite del servizio postale con raccomandata A.R., oppure depositato a mano presso il protocollo generale del Comune di Monte di Procida (NA), sito alla via Quandel (già via Panoramica) cap. 80070 Monte di Procida (NA), entro e non oltre le ore 09,00 del giorno 04/01/2016.

Farà fede il protocollo del Comune di Monte di Procida. Le domande pervenute oltre la scadenza indicata verranno dichiarate inammissibili, così come non sono ammissibili le domande presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del presente avviso.
II plico contenente la documentazione, redatta in lingua italiana, dovrà riportare il nominativo ed il recapito del concorrente e recare la seguente dicitura: “Domanda di inserimento nell’elenco degli operatori per l’affidamento di servizi tecnici” .
Il candidato dovrà indicare chiaramente nella domanda, pena il mancato inserimento nell’elenco:
– per quali tipologie di incarico (massimo 15) richiede l’inserimento;
– il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare.
La domanda, deve essere corredata a pena di esclusione da fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità (o documento di riconoscimento equipollente) del/i dichiarante/i (art.38, comma 3, D.P.R. n.445/2000).
La domanda deve essere sottoscritta:
– dal professionista singolo;
– da tutti i professionisti costituenti lo Studio associato;
– dal legale rappresentante della Società di professionisti;
– dal legale rappresentante della Società di ingegneria;
– da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti;
– dal legale rappresentante del consorzio.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
– dichiarazione sostitutiva ex art. 38 comma 1 lett. b), c), m-ter) del D. Lgs. n.163/2006 per società di
ingegneria e di professionisti;
– curriculum professionale (redatto conformemente all’allegato N del D.P.R. n. 207/2010, da cui possa desumersi
l’esperienza del/i richiedente/i con indicazione, in particolare, dei principali incarichi svolti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso ed inerenti le tipologie di attività per le quali si chiede l’inserimento nell’elenco. Il curriculum vitae dovrà essere redatto:
– in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
– in caso di associazione di cui alla legge n. 1815/39, da tutti i soggetti associati;
– in caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), da ognuno dei componenti il raggruppamento;
– in caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili, dal legale rappresentante della società o del consorzio.
Si precisa che l’utilizzo dei moduli non è obbligatorio; qualora gli interessati decidano di non utilizzarli, dovranno comunque rendere, a pena di non ammissione alla procedura, tutte le dichiarazioni in essi contenute.

Articolo 6 – Principi di utilizzazione dell’elenco
Nella utilizzazione dell’elenco, l’Amministrazione osserverà i seguenti principi:
a) proporzionalità ed adeguatezza, attraverso l’obbligo di considerare condizione essenziale per il conferimento dell’incarico il possesso di esperienza proporzionale e adeguata all’entità ed alla complessità dell’incarico da conferire;
b) rotazione, attraverso il divieto di conferire l’incarico a soggetti cui sia stato conferito dal committente altro incarico nei sei mesi precedenti; nella scelta, costituisce titolo preferenziale il maggior periodo trascorso dall’ultimo incarico conferito dall’Amministrazione al concorrente;
c) non discriminazione, attraverso il divieto di considerare condizione essenziale, oppure preferenziale l’appartenenza a particolari paesi dell’unione europea, a particolari Regioni, Province e Comuni italiani, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l’esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere nei paesi dell’Unione Europea analoghe prestazioni professionali;
d) parità di trattamento e libera concorrenza, attraverso la facoltà di considerare condizione di preferenza – a parità di esperienza e professionalità – l’esercizio esclusivo della libera professione;
e) efficienza ed efficacia, attraverso la facoltà di considerare condizione di preferenza per un soggetto in possesso di adeguata esperienza e professionalità in differenti tipi di opere o di lavori.

Articolo 7 – Criteri di selezione dell’operatore e modalità di affidamento dell’incarico
Per le prestazioni professionali di importo inferiore a 40.000,00 euro si procederà alla scelta dell’operatore economico mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 comma11 del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 s.m.i., nel rispetto dei principi di utilizzazione richiamati al precedente art.6;
Per le prestazioni professionali di importo pari o superiore a 40.000,00 euro si provvederà a selezionare, tra i soggetti presenti nell’elenco, almeno cinque operatori qualificati, ove sussistano in tale numero aspiranti idonei, che saranno invitati, di volta in volta, a seconda delle necessità, nel rispetto dei principi di utilizzazione richiamati al precedente art.6, a presentare la propria offerta tecnica ed economica, ovvero esclusivamente economica, unitamente alla dichiarazione comprovante la permanenza dei requisiti di ordine generale.
Dell’avvenuto affidamento e svolgimento degli incarichi verrà dato avviso pubblico sul sito WEB della
Amministrazione.

Articolo 8 – Corrispettivi ed attività
L’importo dei corrispettivi sarà calcolato ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., nonché dal D.M. n. 143 del 31.10.2013
L’affidamento dell’incarico avverrà sulla base di una convenzione che disciplinerà il rapporto professionale tra l’Amministrazione comunale e il professionista.

Articolo 9 – Aggiornamento dell’elenco
Si prevede un aggiornamento periodico dell’elenco con cadenza almeno annuale. L’Amministrazione ne darà notizia con apposito avviso nelle forme che saranno ritenute adeguate.

Articolo 10 – Trattamento di dati personali
Ai sensi del D. Lgs 196/2003, si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco per l’eventuale successivo affidamento di incarichi professionali con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati.
b) essendo i dati richiesti funzionali all’inserimento del candidato nell’elenco ed all’affidamento dell’incarico professionale, il rifiuto al trattamento comporta il mancato inserimento nell’elenco.

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al responsabile del procedimento Ing Andrea Marasco del III Settore mediante e-mail al seguente indirizzo:
lavoripubblici@comune.montediprocida.na.it recante l’oggetto: “Domanda di inserimento nell’elenco degli operatori per l’affidamento di servizi tecnici”.

Il Responsabile del III Settore
Ing. Andrea Marasco

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