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Jessica Cardamuro andrà al Liceo Seneca, lo ha deciso il TAR

BACOLI. Hanno vinto Jessica e i suoi genitori. Il Tar della Campania ha accolto il ricorso che la mamma e il papà hanno presentato a luglio, in modo che la ragazza possa andare di nuovo a scuola e accedere al primo anno del liceo scientifico Lucio Anneo Seneca con l’ausilio dell’insegnante di sostegno
ECCO LA SENTENZA
. 04503/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03903/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3903 del 2013, proposto da:
Saracino Oriana, nella qualità di genitore ed amministratrice di sostegno di Cardamuro Jessica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Bruno Molinaro e Maria Petrone, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Campania, Napoli;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Liceo Scientifico “Lucio Anneo Seneca” di Bacoli, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. 4611/C1 del 1 luglio 2013, a firma del dirigente scolastico, recante il diniego sulla richiesta di iscrizione della figlia della ricorrente presso il liceo scientifico “Lucio Anneo Seneca” di Bacoli;
– della nota prot. n. 2169 del 24 giugno 2013 del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;
– nonché per la declaratoria del diritto di Cardamura Jessica di essere ammessa a frequentare la classe 1^ del Liceo Scientifico “Lucio Anneo Seneca” di Bacoli con le misure di integrazione e sostegno previste dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per Campania e del Liceo Scientifico “Lucio Anneo Seneca” di Bacoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Ricorre in giudizio l’amministratrice di sostegno di Cardamuro Jessica – nata a Napoli il 3 settembre 1994 ed affetta da “ritardo globale dello sviluppo psicomotorio, con grave disturbo comunicativo relazionale” – che, dopo aver conseguito il diploma di scuola media nell’a.s. 2012/3, ha presentato richiesta di iscrizione al Liceo Scientifico “Lucio Anneo Seneca” di Bacoli per l’a.s. 2013/2014.
L’istante lamenta che, con provvedimento prot. 4611/C1 del 1 luglio 2013 il Dirigente Scolastico dell’Istituto scolastico ha respinto la domanda con la seguente motivazione: “l’alunna Cardamuro Jessica non ha titolo a proseguire nella scuola secondaria di secondo grado, avendo conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado e avendo superato il diciottesimo anno di età prima dell’inizio del nuovo anno scolastico”.
A fondamento della decisione reiettiva l’amministrazione scolastica adduce la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania recante prot. n. 2169 del 24 giugno 2013.
Avverso il provvedimento del 1 luglio 2013 e la nota dell’U.S.R. del 24 giugno 2013 insorge la ricorrente svolgendo i seguenti profili di illegittimità:
1) gli atti sarebbero viziati da difetto di motivazione in quanto il Dirigente scolastico si sarebbe limitato a richiamare la nota dell’U.S.R. senza neppure allegarla e senza specificare le ragioni logico – giuridiche sottese all’adozione del provvedimento impugnato;
2) l’avversata determinazione dell’amministrazione scolastica si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali (artt. 34 e 38 Cost.) che tutelano il diritto allo studio dei disabili, nonché con L. 5 febbraio 1992 n. 104, art. 12 (secondo cui “E’ garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie”) e art. 13 (norma che garantisce il sostegno scolastico ai disabili nell’ambito della scuola secondaria di primo e di secondo grado);
3) l’Ufficio Scolastico Regionale sarebbe incorso in una erronea interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 226 del 6 luglio 2001 (richiamata nella nota prot. n. 2169/2013) che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, primo comma lett. c) della L. 5 febbraio 1992 n. 104 e dell’art. 110, secondo comma, del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, disposizioni che consentono agli alunni disabili il completamento della scuola dell’obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età: ciò in quanto, secondo la prospettazione attorea, la Corte avrebbe chiarito che, per gli alunni disabili che hanno raggiunto il diciottesimo anno, viene meno l’obbligatorietà dell’istruzione di primo grado e che gli stessi possono completare la scuola dell’obbligo frequentando corsi per adulti, ma non avrebbe in alcun modo proibito agli studenti disabili ultradiciottenni che abbiano conseguito il diploma di scuola media la possibilità di iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado;
4) l’azione amministrativa sarebbe inoltre inficiata da eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto l’Ufficio Scolastico non avrebbe tenuto conto in alcun modo della specifica patologia della richiedente ( “anossia perinatale con deficit dello sviluppo psicomotorio”: cfr. certificazione medica in atti), per effetto della quale l’alunna presenta problemi relazionali con i propri coetanei e con gli adulti, circostanze che sconsigliano l’iscrizione ad una scuola per adulti;
5) violazione dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto l’amministrazione scolastica non avrebbe inoltrato alcun preavviso di rigetto ai sensi della rubricata disposizione.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione che allega relazione del Dirigente Scolastico e conclude per il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 25 settembre 2013, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio si è riservato di provvedere con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 cod. proc. amm. dandone avviso alle parti presenti. Indi, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con riguardo al punto di diritto risolutivo del giudizio ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., merita favorevole considerazione la censura con la quale parte ricorrente lamenta l’erronea applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001, richiamata dall’amministrazione a fondamento della contestata decisione reiettiva.
Valgano le seguenti considerazioni.
Le disposizioni sottoposte al vaglio della Corte dispongono che:
– il Ministro della pubblica istruzione provvede a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell’obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all’articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi (art. 14, primo comma lett. ‘c’ della L. 104/1992);
– agli alunni handicappati è consentito il completamento della scuola dell’obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età (art. 110 del D.Lgs. 297/1994).
Orbene, nel caso sottoposto alla Corte Costituzionale dal Tribunale rimettente, si controverteva dell’impugnazione del provvedimento con il quale il Preside di una scuola media statale aveva respinto la domanda di iscrizione alla classe seconda di un alunno portatore di handicap, in quanto il medesimo aveva già compiuto il diciottesimo anno di età.
In quel caso, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale osservando che “Tra le disposizioni volte ad agevolare l’accesso degli alunni handicappati all’istruzione vi è quella che differisce il limite di età entro il quale viene completata la scuola dell’obbligo, consentendo tale completamento anche fino al compimento del diciottesimo anno di età. La scuola dell’obbligo, che ordinariamente deve essere frequentata e completata tra i sei e i quattordici anni, con il limite massimo dei quindici anni, previsto dall’art. 112, può essere quindi completata dagli alunni in situazioni di handicap anche sino al compimento del diciottesimo anno di età (…)
Nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica è obbligatoria – quattordici anni – o nel quale comunque è consentito il completamento della scuola dell’obbligo – anche sino ai diciotto anni per gli alunni handicappati- l’istruzione viene a configurarsi come un diritto, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell’obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Naturalmente l’attuazione di tale diritto postula che vengano garantite le medesime misure di sostegno dettagliatamente previste dalla legge quadro n. 104 del 1992, anche perché la frequenza di corsi per adulti per la persona handicappata che abbia raggiunto la maggiore età assume una funzione tanto più rilevante, in quanto consente, in modo certamente più incisivo rispetto alla frequenza di classi solitamente composte da tredici – quattordicenni, il raggiungimento dell’obiettivo cardine della legge quadro sopra indicato in ambiti il più possibile omogenei. Infatti l’integrazione scolastica della persona maggiorenne affetta da handicap può dirsi realmente funzionale al successivo inserimento nella società e nel mondo del lavoro qualora avvenga in un contesto ambientale che anche sotto il profilo dell’età sia il più vicino possibile a quello nel quale detta persona sarà accolta e che certamente è il più idoneo a favorire il completamento del processo di maturazione”.
In altri termini, la Corte ha statuito che l’obbligatorietà dell’istruzione di primo grado per gli alunni disabili cessa con il raggiungimento del diciottesimo anno d’età e che, superato tale limite, gli stessi hanno il diritto di completare la scuola dell’obbligo frequentando appositi corsi per adulti.
Non vi è chi non veda quindi che la questione risolta dalla Corte Costituzionale – il cui orientamento è citato dall’amministrazione scolastica a supporto della decisione controversa – attiene alla frequenza della scuola dell’obbligo da parte di alunni disabili, quindi a fattispecie radicalmente distinta da quella in esame.
Viceversa, nella fattispecie in scrutinio non si tratta di assolvimento di obbligo scolastico, bensì della iscrizione di tali alunni – una volta che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado – ad una scuola di istruzione superiore, per cui il limite dei 18 anni di età, oltre il quale, in base a tale pronuncia, le persone handicappate sono ammesse a frequentare la scuola dell’obbligo, è completamente privo di rilevanza (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, 19 luglio 2012 n. 753).
Ne deriva l’illegittimità, per manifesta illogicità, dei provvedimenti impugnati, che hanno trattato il caso dell’ammissione di una alunna disabile ad un liceo scientifico come se si trattasse di delimitare il limite di età di assolvimento dell’obbligo scolastico comprimendo il diritto allo studio garantito dall’art. 34 (“La scuola è aperta a tutti (…) I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”) e dall’art. 38 (“Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”) della Costituzione.
Il motivo di ricorso deve essere quindi accolto e, con assorbimento delle ulteriori censure, conduce all’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Con riguardo all’ulteriore domanda giudiziale di declaratoria del diritto dell’alunna Cardamuro Jessica al proseguimento dell’istruzione superiore, il Collegio osserva che trattasi di controversia riguardante attività e prestazioni erogate nell’espletamento di pubblici servizi, segnatamente afferente all’ambito della pubblica istruzione ex art. 133 lett. c) del cod. proc. amm. come tale devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che pacificamente consente la statuizione giudiziale dichiarativa della posizione giuridica soggettiva dell’alunna.
L’istanza va accolta e, pertanto, deve essere dichiarato il diritto dell’alunna Cardamuro Jessica all’iscrizione al primo anno del Liceo Scientifico con l’ausilio del sostegno scolastico ai sensi dell’art. 13, terzo comma, della L. 104/1992 (secondo cui nelle scuole di ogni ordine e grado sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati).
Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari che ne hanno espressa richiesta ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm. e dell’art. 93 cod. proc. civ. e vengono liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento prot. n. 4611/C1 del 1 luglio 2013 a firma del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Lucio Anneo Seneca” di Bacoli nonché la nota prot. n. 2169 del 24 giugno 2013 del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
– dichiara il diritto dell’alunna Cardamuro Jessica all’ammissione alla prima classe del Liceo Scientifico “Lucio Anneo Seneca” di Bacoli con l’ausilio del sostegno scolastico ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania al pagamento delle spese ed onorari di giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore di parte ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, con attribuzione ai procuratori costituiti ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm. e dell’art. 93 cod. proc. civ..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente FF
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm

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