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Nuova ordinanza sindacale, attività urgenti a tutela del nostro territorio. Il testo dell’ordinanza ed il messaggio del sindaco

ORDINANZA N. 18 DEL 1/9/2021

OGGETTO: ORDINANZA INDIFFERIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA’ PER LA PREVENZIONE, CONTRASTO E MITIGAZIONE DEI RISCHI CONNESSI A FENOMENI DI NATURA METEO CLIMATICA, IDRAULICA E IDROGEOLOGICA

Ai proprietari di immobili e terreni, in posizione limitrofa e non, alle vie ad uso pubblico, principali
e vicinali, di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi, per la regimentazione ed il
convogliamento delle acque meteoriche, la rimozione dei detriti terrosi, dei residui della lavorazione
agricola e della vegetazione e precisamente:

1. Per quanto concerne i fondi rustici è necessario che gli stessi siano dotati di “canali o scoli” con
pendenze interne tali da consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime
acque meteoriche;

2. Per quanto concerne le aree di pertinenza dei fabbricati, è necessaria la raccolta delle acque
meteoriche in pozzetti e canalizzazioni, capaci di assicurare un normale deflusso delle stesse. Le
stesse aree di pertinenza devono essere mantenute in condizione di pulizia e “idonee all’uso”;

3. Per quanto concerne i fondi limitrofi o frontisti a strade ad uso pubblico, è necessario evitare il
fenomeno di invasione dei marciapiedi e delle sedi stradali da parte di arbusti e vegetazione varia
nonché terra e detriti, che costituiscono occasione di pericolo per autoveicoli e pedoni;

4. La soppressione degli scarichi pluviali ed irrigui, provenienti dai terreni, dai piazzali e dalle
superfici coperte delle serre che sversano, senza autorizzazione, direttamente o indirettamente le
acque sulle strade pubbliche, nelle cunette e nei fossi di pertinenza stradale.

5. Ai sensi dell’art. 32 co. 1 del D.lgs. n. 285/92, a coloro che hanno diritto di condurre acque, ex
art. 913 del c.c.,, non inquinate e fluenti, che scorrono grazie alla natura morfologica del terreno
(senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo) nei fossi delle strade, la conservazione e pulizia di
detti fossi, in difetto, di corrispondere all’ente proprietario della strada le spese necessarie per la
manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.

ORDINA ALTRESÌ

A tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, possessori, ecc. dei fondi in Monte di
Procida, a tutti i proprietari, Enti pubblici e privati, possessori, gestori, regolatori, utenze ed agli
utenti titolari dei diritti su canali di irrigazione, canali adduttori, incisioni naturali, compluvi
naturali, canali scolmatori che attraversano il territorio comunale di Monte di Procida, ciascuno per
le rispettive competenze di provvedere:

1. All’effettuazione, con mezzo idoneo, di un intervento di asportazione, dai canali o dalle opere
idrauliche, di tutto il materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra, fango, sabbia e
ghiaia) provvedendo allo smaltimento dello stesso a norma di legge;

2. Alla realizzazione, qualora mancanti, di adeguate e idonee opere idrauliche per la raccolta delle
acque meteoriche rilasciate dai terreni di propria competenza;

3. Al ripristino, mediante pulizia e/o adeguamento delle sezioni, dell’efficienza idraulica delle opere
sottostanti ai passi carrai privati, di raccordo fra canali d’acqua a cielo aperto;

4. Ogni qualvolta sia necessario, alla rimozione dall’alveo del corso d’acqua di ogni ostacolo che
impedisca il normale deflusso delle acque o che possa modificarne il livello;

5. Ogni qualvolta sia necessario, al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da impedire
fenomeni di franamento del terreno, in particolare chi è prossimo a costoni e dirupi deve assicurarsi
che le acque meteoriche non dilavino lungo gli stessi rischiando di comprometterne la stabilità ;

6. Ogni qualvolta sia necessario, alla manutenzione periodica di pulizia delle ripe, alvei da erbe
infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della
fauna e dell’ambiente nonché della vigente ordinanza sindacale per la prevenzione incendi.

A tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, possessori, ecc. dei fondi in Monte di
Procida a porre in essere, per gli impianti agricoli , accorgimenti e misure tecniche di salvaguardia e
di regolazione delle piene previsti idonei ad evitare, in mancanza di idoneo recapito finale
autorizzato, portate d’acqua tali da provocare la tracimazione dei canali e/o allagamenti delle zone
circostanti.

A tutti i proprietari o gestori esercenti l’attività di scavo/ manutenzione o attività di miglioramento
fondiario a porre in essere tutti gli accorgimenti e misure tecniche di salvaguardia e di regolazione
delle acque tali da evitare, in occasione delle piogge, il notevole afflusso di acque superficiali e
detriti, ormai ricorrente, sulle aree e strade limitrofe.

AVVERTE

Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia e pulizia dei corsi d’acqua
dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 “Norme in
materia ambientale”.

È assolutamente vietato:

1. Procedere alla pulizia dei fossi attraverso l’incendio della vegetazione e l’uso di diserbanti e
dissecanti (non autorizzati);

2. Rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del canale di scolo.

AVVERTE ALTRESÌ

In caso di inottemperanza entro 30 giorni dall’emanazione della presente ordinanza il Comune
provvederà all’esecuzione d’ufficio di dette opere a mezzo di ditta privata, con rivalsa di tutte le
spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati.
Le violazioni alla presente Ordinanza di seguito indicate, fatte salve quelle previste e punite dal
Nuovo Codice della Strada, D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s. m. e i., dal D.lgs. n. 152/2006 e s. m. e i. e
da altre normative speciali in materia, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €
25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i..
Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689.
In caso di inottemperanza e/o di mancata esecuzione alla presente ordinanza si procederà altresì
secondo le forme di legge con denuncia alle competenti Autorità ai sensi dell’art. 650 C.P.
Si precisa che l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque
l’obbligo ad eseguire il lavoro e le opere prescritte.

Link all’ordinanza: http://www.comune.montediprocida.na.it/files/documenti/Albo/2021/ORD202102620211095.pdf

Il messaggio del sindaco Giuseppe Pugliese:

Care concittadine, cari concittadini,
Non è mia intenzione creare apprensione o ancor peggio allarmismo. Tuttavia è evidente il cambiamento climatico in atto.
Negli ultimi anni incendi, alluvioni, eventi meteo estremi hanno interessato anche Monte di Procida devastando le alberature in via Panoramica, danneggiando immobili e strade e procurando frane.
Il nostro territorio è molto vulnerabile per sua stessa natura ed inoltre l’urbanizzazione incontrollata ha generato un considerevole aumento di ruscellamenti e smottamenti.
È il momento della responsabilità, ma responsabilità di tutti, nessuno escluso.
L’amministrazione ha in corso interventi strategici di riqualificazione dei sottoservizi, delle fogne e di recupero delle aree verdi.
Ma anche tutti i cittadini debbono provvedere ad una attenta manutenzione e ad una corretta regimentazione delle acque sugli spazi di propria competenza, per eliminare potenziali situazioni di pericolo per sé e per gli altri.
Ho firmato un’ordinanza che dispone attività urgenti a tutela del nostro territorio.
Questi i punti essenziali:
1. I fondi rustici devono dotarsi di “canali o scoli” con pendenze interne per il convogliamento e lo smaltimento delle prime acque meteoriche;
2. Nelle aree di pertinenza dei fabbricati è necessaria la raccolta delle acque meteoriche in pozzetti e canalizzazioni per il loro deflusso. Le aree vanno mantenute pulite e rese “idonee all’uso”;
3. Sui fondi limitrofi o frontisti a strade ad uso pubblico, è necessario evitare invasione dei marciapiedi e delle sedi stradali da parte di arbusti e vegetazione varia nonché terra e detriti, occasione di pericolo per autoveicoli e pedoni;
4. È obbligatorio eliminare scarichi pluviali ed irrigui, provenienti dai terreni, dai piazzali e dalle superfici coperte delle serre che sversano, senza autorizzazione, direttamente o indirettamente le acque sulle strade pubbliche, nelle cunette e nei fossi di pertinenza stradale.
5. Ai sensi del D.lgs. n. 285/92, chi ha diritto di condurre acque non inquinate e fluenti, che scorrono per morfologia del terreno nei fossi delle strade, sono tenuti alla conservazione e pulizia dei fossi. In difetto devono corrispondere all’ente proprietario della strada le spese per la manutenzione del fosso e per la riparazione di eventuali danni non causati da terzi.
Per quanto riguarda gli agricoltori e possessori a vario titolo dei fondi, nonché i proprietari, enti pubblici e privati, possessori a vario titolo dei diritti di canali, incisioni e compluvi naturali, canali ed altri corsi d’acqua che attraversano Monte di Procida, l’ordinanza prevede che provvedano:
1. All’asportazione, dai corsi d’acqua o dalle opere idrauliche, di tutto il materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra, fango, sabbia e ghiaia) collocando lo stesso sugli argini;
2. Alla realizzazione, qualora mancanti, di adeguate e idonee opere idrauliche per la raccolta delle acque meteoriche rilasciate dai terreni di propria competenza;
3. Al ripristino, mediante pulizia e/o adeguamento delle sezioni, dell’efficienza idraulica delle opere sottostanti ai passi carrai privati, di raccordo fra canali d’acqua a cielo aperto;
4. Ogni qualvolta sia necessario, alla rimozione dall’alveo del corso d’acqua di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque o che possa modificarne il livello;
5. Al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno, in particolare chi è prossimo a costoni e dirupi deve assicurarsi che le acque meteoriche non dilavano lungo gli stessi rischiando di comprometterne la stabilità;
6. Alla manutenzione periodica e pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti nonché della vigente ordinanza sindacale per la prevenzione incendi.
Le violazioni all’ordinanza comporteranno sanzioni e responsabilità a norma di legge.
Sono certo che anche in questa occasione vi dimostrerete diligenti e collaborativi, nell’interesse di tutti.
PRENDIAMOCI CURA DELLA NOSTRA MONTE DI PROCIDA

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