I VANTAGGI DELLE NUOVE NORME SU PRESTITI,
CONTO CORRENTE, E DENARO CONTANTE.
Dopo questa straordinaria estate “montese” ricca di eventi & divertimenti, torniamo con la nostra rubrica di informazione finanziaria per aggiornarvi su importanti novità introdotte dagli ultimi provvedimenti legislativi in materia di:
I. Prestiti e Credito al Consumo
II. Conto Corrente Unico Europeo
III. Circolazione del Denaro Contante
La tremenda crisi economica iniziata nel 2008 in Usa, poi diffusasi a macchia d’olio in tutto il mondo, ha costretto i governi a prendere una serie di provvedimenti per evitare che il sistema economico-finanziario ripiombasse in una nuova paralisi, così come accadde nell’ottobre 2008 quando c’erano file di risparmiatori fuori le filiali delle banche per ritirare il denaro contante temendo il fallimento delle stesse (ma questa è un’altra storia che forse un giorno racconteremo….).
È in questo contesto di riforme che si inquadrano le tre novità di cui vi parlerò in quest’articolo, tutto sta nel capire se esse generano un effettivo vantaggio per il cittadino oppure no.
Andiamo a vedere …..
PRESTITI E CREDITO AL CONSUMO (direttiva 2008/48 credito al consumo)
E’ una vera e propria rivoluzione nel modo dei “prestiti personali”, “cessione del quinto dello stipendio” e del “credito al consumo”. Molti parlano di svolta epocale in quanto questa nuova normativa attribuirà dei diritti ai consumatori tali da trasformare radicalmente il settore. (N.B.:Tali norme non sono applicabili per i prestiti inferiori ai 200,00 euro o superiori ai 75.000,00 euro)
1^ Novità – 14 giorni per recedere
E’ diritto del consumatore poter recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione con la restituzione del capitale più gli interessi maturati, senza dover fornire alcuna motivazione e soprattutto senza dover subire nessuna penalità!
Es.: Se acquisto un computer a rate e dopo dieci giorni mi accorgo che potevo finanziarmi presso un altro operatore ad un tasso più conveniente mi basterà inviare una raccomandata e rimborsare –senza penalità- il capitale ricevuto.
2^ Novità – recesso in caso di inadempimento del fornitore
E’ diritto del consumatore poter recedere da un contratto di credito al consumo se il fornitore del bene e/o del servizio è stato inadempiente.
Questa rappresenta sicuramente la novità più importante ed innovativa del settore, rendendo giustizia ai consumatori di comportamenti disonesti posti in essere da alcuni fornitori fin troppo “furbi”.
Es.: Se acquisto un materasso a rate ma il materasso non mi viene mai consegnato ho diritto a recedere dal contratto di finanziamento ricevendo indietro le rate già pagate.
Fino ad oggi ciò non era possibile e bisognava intentare una causa contro il fornitore del materasso per recuperare i soldi che nel frattempo stavo pagando a rate alla società erogatrice del prestito.
3^ Novità – informativa standardizzata sul costo complessivo
La comunicazione alla clientela avverrà attraverso il modello unico europeo, in pratica gli annunci pubblicitari, le indicazioni sui tassi saranno soggetti ad un esposizione molto più chiara e trasparente. Dovrà mettersi ben in evidenza il costo effettivo totale sostenuto dal cliente.
Non si potrà più “giocare” su TAN, Taeg, ISC, Spese Istruttorie etc., per valutare il costo del finanziamento dovrà indicarsi sia il capitale netto ricevuto dal cliente che la somma complessivamente restituita alla scadenza dell’ultima rata.
4^ Novità – E’ fatto divieto ai supermercati…
E’ fatto divieto ai supermercati e simili di promuovere e concludere contratti relativi alle carte di credito – fedeltà -. Carte a rate che di solito applicano tassi superiori al 15%, le cosiddette carte revolving. Dall’entrata in vigore della direttiva potranno essere commercializzate solo dagli intermediari finanziari autorizzati.
Unico neo di questa direttiva è che l’attuazione inizierà a produrre i suoi effetti nei primi mesi del 2011: MEGLIO TARDI CHE MAI!
CONTO CORRENTE UNICO EUROPEO
rappresenta un importante passo verso la creazione di un’Area unica dei pagamenti in euro che mira a semplificare i pagamenti elettronici nei paesi dell’euro-zona.
I cittadini (e le aziende) europei potranno effettuare e ricevere pagamenti in euro utilizzando un unico conto bancario e con la stessa facilità con cui si eseguono oggi i pagamenti nazionali, in pratica tutti i pagamenti (bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento), saranno considerati “nazionali”.
I principali vantaggi:
• semplificazione delle procedure di trasferimento di denaro dall’Italia verso qualsiasi altro paese comunitario (basta essere in possesso del numero di conto corrente – IBAN – e del codice internazionale – BIC – della banca beneficiaria);
• riduzione dei costi, fare un bonifico verso un paese europeo costerà come un bonifico nazionale (dunque ZERO euro per quelle banche che consentono di effettuare bonifici on-line senza spese), anche ai prelievi con il bancomat fatti nell’area euro saranno applicati costi nazionali (anche qui, quelle banche che offrono il prelievo gratuito presso tutti gli sportelli in Italia estenderanno la gratuità all’intera euro-zona);
• unicità del conto in qualsiasi paese della comunità si viva, sarà possibile utilizzare sempre il CONTO UNICO EUROPEO senza la necessità di aprire un conto nuovo se ci si sposta da una nazione all’altra dell’euro-zona.
CIRCOLAZIONE DEL DENARO CONTANTE (app.ne articolo 49 del Decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007)
Dal 31 maggio scorso è sceso da 12.500 a 5.000 euro il limite per il trasferimento di denaro contante, assegni al portatore e libretti (o altri titoli al portatore).
Gli istituti di credito (Banche , Poste) stanno infatti rilasciando blocchetti di assegni già muniti della clausola “non trasferibile”.
Inoltre il trasferimento si riduce a 2mila euro se avviene invece tra soggetti che svolgono attività specifica di incasso e trasferimento fondi (i money transfer).
Dunque bisogna fare attenzione nell’accumulare e trasferire somme contanti superiori ai 5.000,00 euro in quanto si può incorrere in sanzioni gravi (non si può andare in banca a versare – o prelevare – ad es. 10 mila euro senza un giustificato motivo), sono previste sanzioni pecuniarie che vanno dall’1% al 40% dell’importo trasferito e che comunque stabiliscono una sanzione minima di 3.000,00 euro (oppure 15.000,00 nel caso in cui i pagamenti in contanti risultino superiori a 50.000,00 euro).
Tutto questo in quanto si ha il duplice obiettivo di contrastare il fenomeno del riciclaggio e di dare una stretta all’evasione fiscale, infatti, con questa norma si tenta di rendere il denaro tracciabile, in modo da consentire al fisco di controllarne (attraverso i rendiconti delle banche) la provenienza e la destinazione, riducendo le possibilità di evasione e soprattutto cercando di limitare il riciclaggio di denaro sporco.
Cristofaro Capuano
www.cristofarocapuano.it