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Regione Campania, disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’Ordinanza n. 3 del 22/01/2021 contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:

Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale.

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto
epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania sono dettate le seguenti disposizioni:

1.1. Le scuole secondarie di primo grado riprenderanno le proprie attività in presenza dal giorno
25 gennaio 2021, fatta salva ogni verifica e determinazione di competenza dei Sindaci e dei Dirigenti
scolastici in relazione a specifici contesti. Si richiamano i Dirigenti scolastici all’obbligo di rispetto dei
requisiti generali di sicurezza, alla puntuale attuazione dei rispettivi Piani di sicurezza anti-covid e alle
relative responsabilità. E’ formulato indirizzo all’Unità di crisi regionale di definire ed attuare
sollecitamente, d’intesa con le AASSLL, il modello organizzativo più idoneo, anche in relazione ai singoli contesti territoriali, per la realizzazione del monitoraggio e/o screening sul personale, docente
e non docente, della scuola, attraverso i medici di medicina generale; nonchè sugli alunni delle classi
e/o plessi presso i quali si riscontrino casi di positività, preferibilmente presso le sedi scolastiche,
d’intesa con i Dirigenti scolastici. E’ demandato alle AASSLL altresì di verificare la sussistenza delle
condizioni di sicurezza sanitaria nelle scuole.

1.2. Fatta salva ogni verifica e determinazione di competenza dei Sindaci e dei Dirigenti
scolastici in relazione a specifici contesti, a far data dal 1 febbraio 2021 è consentita la ripresa delle
attività in presenza delle scuole secondarie di secondo grado, alle condizioni e nei limiti previsti
dall’art.1, comma 10, lett.s) del DPCM 14 gennaio 2021. Si richiamano i Dirigenti scolastici
all’obbligo di rispetto dei requisiti generali di sicurezza, alla puntuale attuazione dei rispettivi Piani di
sicurezza anti-covid e alle relative responsabilità. E’ demandato alle AASSLL di verificare la
sussistenza delle condizioni di sicurezza sanitaria nelle scuole.

1.3. In funzione della ripresa in sicurezza delle attività di cui al punto 1.2., sono disposte le
seguenti misure, a carico dei soggetti rispettivamente competenti:
a) attivazione dei servizi aggiuntivi del TPL, in conformità alle previsioni dei programmi
integrativi in corso di approvazione presso le competenti Prefetture sulla base delle risultanze
dei tavoli attivati ai sensi dell’art.1, comma 10, lett. s) del DPCM 14 gennaio 2021, in tempo
utile a consentire l’operatività dei servizi alla data del 1 febbraio 2021, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in tema di limiti alle presenze a bordo dei mezzi e delle altre disposizioni
vigenti;
b) attivazione, ove necessario e su richiesta dei Comuni, del supporto dei volontari della
protezione civile, nelle aree a maggiori rischio di assembramenti nei pressi degli istituti
scolastici (in particolare, laddove si registrino concentrazione di plessi) e – in sinergia con il
personale delle Aziende di trasporto pubblico locale. degli snodi critici del sistema di TPL (ad
esempio, stazioni di interscambio), al fine di favorire l’ordinato afflusso e deflusso dei
viaggiatori e per la dissuasione di condotte non rispettose degli obblighi di distanziamento
interpersonale e di utilizzo dei DPI prescritti dalla disciplina vigente.

1.4. E’ demandata ai Dirigenti scolastici, sulla base dei singoli contesti, la definizione,
nell’ambito della popolazione studentesca di propria competenza, della percentuale di studenti in
presenza, nell’ambito dei limiti minimo e massimo (50 % e 75 %) previsti dall’art.1, comma 10, lett.
s) del DPCM 14 gennaio 2021. E’ in ogni caso raccomandata l’adozione di criteri prudenziali, al fine
di assicurare le condizioni di maggiore sicurezza nella fruizione delle attività in presenza.

1.5. E’ fatta raccomandazione ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado di assicurare, su
richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza, nella misura massima consentita, agli alunni con
situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi.

1.6. Ai Rettori delle Università campane è raccomandata l’adozione di piani di organizzazione
della didattica e delle attività curriculari che prevedano lo svolgimento delle attività a distanza, salve
specifiche necessità di espletamento delle attività in presenza.

2. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM
14 gennaio 2021 nonché le disposizioni degli ulteriori provvedimenti, statali e regionali, vigenti alla data del
presente provvedimento.

3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del
codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a
titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in
cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento
delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19
del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le
sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’
che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma
1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente
puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.
Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria
definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in
caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella
accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale
all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e
Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.

5. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito
con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie,
relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle
province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente,
delle regioni, delle province e dei comuni.

6. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,
convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi
regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania, all’Ufficio Scolastico regionale, alle Aziende
del trasporto pubblico locale per il tramite della Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania
ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni centoventi.

L’atto ufficiale: http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-03-22-01-2021.pdf

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